PERCORSO://Regolamento d’Istituto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Regolamento d’Istituto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento2019-10-13T16:58:04+02:00

Regolamento d’Istituto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Premessa

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

  • Vista la Normativa di riferimento
  • Visti i DD.PP.RR. 87 e 89/2010
  • Visto il PTOF a.s. 2016/2019
  • Vista le delibere del Consiglio d’istituto del 19/05/2017
  • Viste le Direttive MIUR contenenti le linee guida per i licei con Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Viste le Direttive MIUR n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n.5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali, anche in riferimento alle raccomandazioni dell’Unione Europea circa la necessità di sviluppare l’interazione tra scuola e impresa al fine di incrementare la reale spendibilità dei titoli di studio sul mercato del lavoro.
  • Visto il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro prevista dalla legge 13 luglio 2015, n° 107

 
Adotta il seguente regolamento.

Art. 1

Finalità

  1. Il programma di Alternanza Scuola Lavoro viene organizzato sotto forma di stage/tirocini formativi e di orientamento/project work/simulazione d’impresa a favore degli studenti al fine di realizzare, nell’ambito del processo formativo, opportuni collegamenti con il mondo del lavoro e dell’impresa, il privato sociale e gli enti locali per la conoscenza diretta del mondo del lavoro riguardante l’indirizzo di appartenenza e agevolare e/o rafforzare le scelte professionali mediante:
    • inserimento nelle realtà produttive attraverso stage formativi organizzati anche a livello nazionale per la classe terza, quarta e quinta del percorso quinquennale;
    • una attività di stage volontario (16 anni compiuti) da realizzarsi nel periodo delle vacanze natalizie e/o pasquali per le classi terze, quarte e quinte del percorso quinquennale;
    • attività di collaborazione con enti ed aziende di prestigio presenti sul territorio che preveda fasi di progettazione ed esecuzione
    • simulazione d’impresa con esperti esterni all’interno dell’Istituto.Il programma di Alternanza Scuola Lavoro viene organizzato sotto forma di stage/tirocini formativi e di orientamento/project work/simulazione d’impresa a favore degli studenti al fine di realizzare, nell’ambito del processo formativo, opportuni collegamenti con il mondo del lavoro e dell’impresa, il privato sociale e gli enti locali per la conoscenza diretta del mondo del lavoro riguardante l’indirizzo di appartenenza e agevolare e/o rafforzare le scelte professionali mediante:
  2. Le relazioni che i datori di lavoro (privati e pubblici) intrattengono con gli studenti da essi ospitati, non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 2

Modalità di attuazione

  1. I tirocini formativi sono promossi dall’I.I.S.A.C.P. di Orvieto, nell’ambito del piano di studi previsto dal vigente ordinamento.
  2. L’Istituto, soggetto promotore, garantisce la presenza di un “tutor interno” come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti ospitanti indicano il responsabile “tutor aziendale” dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
  3. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l’Istituto nella persona del suo legale rappresentante (Dirigente scolastico) e i datori di lavoro pubblici e privati.

Art. 3

Durata

Gli stage/tirocini formativi hanno la seguente durata:

Licei:

  • N° 200 ore in orario curricolare ed extra curricolare per gli studenti delle classe del triennio. Suddivise in 70 ore per le classi terze, 70 ore classi quarte e 60 ore classi quinte.

Istituti Professionali:

  • N° 400 ore in orario curricolare ed extra curricolare per gli studenti delle classi del triennio. Suddivise in 120 ore per le classi terze, 180 ore classi quarte e 100 ore classi quinte.

Art. 4

Programmazione e tutoraggio

  1. Il tirocinio (Stage) in azienda, ente, etc. è obbligatorio per gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ del percorso quinquennale programmato ad inizio anno dal Collegio Docenti, su proposta della Commissione alternanza scuola-lavoro e dal Consiglio di Classe che lo approva e ne segue lo svolgimento. La rinuncia allo Stage è ammessa soltanto nei casi di malattia e in quelli di gravi e comprovati motivi familiari e nel momento in cui si verifichino casi di reale incompatibilità tra gli allievi e le aziende coinvolte.
  2. Il tutor scolastico, quale responsabile didattico-organizzativo delle attività, cura l’inserimento dei tirocinanti in azienda e li invita a conformarsi, sulla base della normativa vigente, alle richieste che l’Azienda potrà rivolgere loro in ordine all’organizzazione aziendale.
  3. Il tutor ha inoltre il compito di seguire l’andamento del tirocinio tenendo costanti contatti col tutor aziendale e di intervenire nel caso in cui si presentino problematiche particolari.
  4. Nel caso in cui le problematiche non trovino una soluzione interna all’azienda, il tutor informa il Consiglio di classe e la famiglia per individuare una nuova destinazione.

Art. 5

Obblighi delle parti coinvolte

  1. Doveri dell’I.I.S.A.C. di Orvieto soggetto promotore:
    1. Formare lo studente nell’ambito della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009);
    2. Elaborare il progetto formativo in termini di contenuti e tempistiche;
    3. Nominare e assegnare allo studente il Tutor Scolastico;
    4. Individuare l’Azienda disponibile all’esperienza e raggiungibile dallo Studente;
    5. Predisporre ed attivare la documentazione “Convenzione e Progetto”;
    6. Garantire la copertura assicurativa riguardante la Responsabilità Civile ed INAIL;
    7. Fornire alle Aziende la modulistica necessaria per il monitoraggio dell’esperienza e per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi proposti;
    8. Monitorare il corretto svolgimento dell’esperienza sia dal punto di vista didattico che relazionale.
    [Il docente Tutor Scolastico, rappresenta l’interlocutore diretto sia per lo Studente, che per l’Azienda. Il Tutor ha il ruolo determinante di accompagnare l’inserimento dello Studente nell’ambiente di lavoro, e di garantire lo svolgimento del programma di formazione concordato: progettare l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche; seguirne il corretto svolgimento in stretta collaborazione col Tutor Aziendale; contestualizzare con lo Studente e l’Azienda, l’apprendimento in Azienda rispetto al programma scolastico; valutare con il Tutor Aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza]
  2. Doveri dell’Azienda ospitante:
    1. Permettere, secondo quanto concordato con la Scuola, l’accesso alle proprie strutture;
    2. Presentare allo studente l’Azienda nel suo complesso ed in particolare il settore in cui sarà inserito e le persone con cui si relazionerà;Doveri dell’Azienda ospitante:
    3. Collaborare con il Tutor Scolastico nelle fasi preliminari e attuative dell’esperienza;
    4. Garantire il rispetto degli obiettivi formativi concordati;
    5. Informare adeguatamente lo Studente circa il rispetto del regolamento aziendale e delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, fornendo gli eventuali dispositivi come prevede il D.V.R. aziendale;
    6. Informare tempestivamente la Scuola in caso di assenza o incidente;
    7. Far rispettare allo Studente le tempistiche e gli orari indicati nel Progetto Formativo;
    8. Compilare e tenere aggiornata la modulistica fornita dalla Scuola.
    9. Provvedere alla sostituzione del Tutor Aziendale, in caso di assenza prolungata;
    [Il Tutor Aziendale si identifica come referente del settore o del reparto dove avviene l’inserimento dello Studente, e rappresenta l’interlocutore diretto dello Studente in Azienda. Dal punto di vista formativo, il Tutor Aziendale è responsabile di assistere operativamente lo Studente, individuandone le potenzialità e facilitandone il percorso formativo, ed è colui che gli fornisce, durante la sua permanenza in Azienda, i mezzi per raggiungere gli obiettivi concordati con la Scuola].
  3. Doveri del tirocinante:
    1. Comportarsi diligentemente seguendo le indicazioni e le regole del Tutor Aziendale e di quello Scolastico;
    2. Fare riferimento ai Tutor nel caso dovessero emergere problemi o criticità;
    3. Rispettare il regolamento aziendale e le istruzioni che gli verranno impartite in materia di sicurezza sul lavoro;
    4. Seguire le norme di comportamento per stagisti (maggiorenni) indicate dalla Scuola;
    5. Mantenere la necessaria riservatezza su dati, informazioni e quant’altro venga a sapere durante la< permanenza in Azienda;
    6. Esprimere un giudizio sull’efficacia dell’esperienza
    [I vantaggi per lo Studente, nello svolgere un’esperienza di Alternanza, consistono nell’avvicinarsi ad una concreta realtà di lavoro, che gli consenta di comprendere l’importanza delle conoscenze teoriche e tecniche (apprese a Scuola) ed avere la possibilità di orientarsi verso la scelta dei profili professionali richiesti. Avere inoltre la possibilità di personalizzare il proprio corso di studi e riuscire a valorizzare le proprie capacità e potenzialità in ambiti diversi dall’aula].

Art. 6

Assenze ed interruzioni

  1. Assenze
    1. In caso di assenza l’allievo deve darne tempestiva comunicazione sia alla scuola che all’azienda
    2. Nel caso di assenza prevista e programmata per cause eccezionali, l’allievo informa l’azienda e la scuola
    3. Le assenze vengono sommate a quelle scolastiche per il comuto di fine anno e l’allievo è tenuto a giustificarle al suo rientro a scuola.
  2. Infortuni
    1. Nel caso in cui, a seguito di infortunio durante l’attività di tirocinio in azienda, il tirocinante sia costretto a fare ricorso a cure mediche ospedaliere, la stessa è tenuta a prestare tutte le cure del caso secondo la normativa vigente, dandone immediata informazione all’istituto;
    2. L’azienda è inoltre tenuta a far pervenire all’istituto, entro le 24 ore successive, una dichiarazione di un dipendente che abbia assistito all’accaduto e descriva l’incidente;
    3. Lo studente o il genitore, entro le 24 ore successive all’incidente, devono far pervenire il primo certificato medico autentico del Pronto Soccorso, non possono essere accettati referti del medico curante (si consiglia allo studente di farsi una copia di tale referto).
    4. Nel caso in cui l’azienda abbia consegnato al tirocinante la dichiarazione sull’incidente il genitore< consegna in istituto tale dichiarazione contestualmente al referto.
  3. Interruzioni e rinunce
    1. Rinuncia immotivata – In caso di rinuncia volontaria da parte dello studente alla frequenza del tirocinio
      senza validi motivi, lo stesso sarà invitato a conformarsi all’obbligo e, in caso di inadempienza, il C.d.c. prenderà provvedimenti disciplinari e di valutazione;
    2. Interruzione per incompatibilità dello studente con l’azienda – Se lo studente deve interrompere la frequenza perché l’Azienda giudica il suo comportamento in contrasto con le proprie specifiche finalità. Nell’impossibilità di un cambio di destinazione e del perdurare del comportamento del tirocinante che pregiudichi la continuazione del tirocinio, l’istituto potrà valutare tale condotta come elemento negativo annotandolo nel curricolo scolastico, fatta salva la possibilità di provvedimenti disciplinari;
    3. Interruzione per violazione da parte aziendale di norme e garanzie a tutela dello studente – Lo studente, rilevata l’inadempienza, ne dà immediatamente comunicazione al tutor scolastico e dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, l’Istituto potrà decidere:
      • L’intervento presso l’azienda per un chiarimento formale e il ripristino delle condizioni irrinunciabili per la scuola;
      • Il ritiro dello studente e la cancellazione dell’azienda dal portfolio di partenariato posseduto dalla scuola.

Art. 7

Valutazione

  1. Le attività di A.S.L., fanno parte del curriculum dello studente. Le attività valutate e certificate dalle aziende sulla base della valutazione rilasciata dai tutor aziendali e scolastici, con l’ausilio di proprie considerazioni formulate all’interno del Consiglio di classe, devono avere valore di credito formativo.
  2. Al termine del periodo di A.S.L. lo studente deve compilare la documentazione di sua competenza che sarà valutata dal tutor scolastico e dal Consiglio di classe.

Art. 8

Garanzie assicurative

  1. Tenuto conto dell’art. 2 del DPR n. 156 del 9 Aprile 1999 di modifica del DPR 10 ottobre 1996, n. 567, dove è stabilito che “tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell’ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d’autore, tirocini, corsi post diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e pre-agonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento.”, la posizione assicurativa antinfortunistica dei tirocinanti è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato, prevista dal combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985;
  2. L’I.I.S.A.C.P. di Orvieto, soggetto promotore, garantisce inoltre ogni tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi:

Polizza infortuni sul lavoro, stipulata con Pluriass Assicurazioni s.r.l., Via Giotto 2 , Novara.

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E DISABILITA’

Il percorso misto fa parte integrante del PEI dell’alunno con disabilità e deve quindi essere concordato in sede di GLH operativo.
Per attivare un percorso misto è necessario compiere alcuni passi:

  • Innanzi tutto individuare una struttura esterna alla scuola adeguata. Di questo può occuparsi direttamente la scuola, oppure la famiglia o gli operatori socio-sanitari della ASL o degli Enti Locali: non importa chi trova la struttura, l’importante e che gli accordi vengano poi formalizzati dal Dirigente scolastico.
  • Stipulare una Convenzione tra la scuola in cui è iscritto l’alunno e l’ente dove si svolgerà l’avviamento al lavoro (CFP, negozi, aziende o enti sia pubblici che privati, …).
  • Integrare l’attività svolta al di fuori della scuola nella didattica scolastica, in modo che divenga parte integrante del percorso scolastico dell’alunno. In questo senso sarebbe molto auspicabile prevedere e progettare una modalità di coinvolgimento anche della classe di appartenenza.
  1. La struttura esterna
    La struttura dove svolgere un percorso misto può essere un Centro di Formazione Professionale.
    Tramite i CFP si può poi arrivare alle altre strutture dove è possibile svolgere la parte esterna del percorso, oppure si possono contattare direttamente tali strutture senza coinvolgere prima un CFP.Queste strutture possono essere pubbliche (ci sono esempi di scuole materne o segreterie delle stesse scuole di appartenenza dell’alunno) o private (negozi, società, aziende…) e comunque qualunque struttura che possa essere adatta per introdurre l’alunno ad un’esperienza pre-lavorativa e che naturalmente sia disposta ad accoglierlo.SUGGERIMENTI: per quanto riguarda strutture private, come negozi o aziende, a volte è utile evitare di parlare di “tirocinio” nella Convenzione, riferendosi invece ad una più generica “esperienza pre-lavorativa”: in questo modo la struttura non è vincolata ai regolamenti dei tirocini di lavoro e ha avuto quindi meno difficoltà ad accettare la presenza dell’alunno. In altri casi invece è più opportuno attivare proprio un tirocinio di lavoro, in quanto le aziende possono ottenere agevolazioni parafiscali o creditizie. È quindi necessario concordare bene quest’aspetto insieme all’azienda.
  2. La Convenzione
    La Convenzione, deve essere concordata e stipulata tra il Dirigente Scolastico e la Direzione della struttura formativa esterna. Naturalmente sono necessarie le autorizzazioni di: genitori, Dirigente Scolastico, Direzione della struttura esterna.La Convenzione viene promossa dal Dirigente Scolastico e regolamenta tutto ciò che concerne la collaborazione tra gli enti (scuola ed ente esterno) e le attività di formazione dell’alunno.Viene perciò stabilito l’orario in cui l’alunno sarà presente a scuola e quello in cui svolgerà attività formative all’esterno.
    In particolare è necessario stabilire gli obblighi delle parti, gli obiettivi didattici del percorso e le attività, il ruolo e le mansioni dell’alunno.
    Rispetto agli obblighi:

      1. la Scuola deve:
        1. Pagare l’assicurazione sia dell’alunno che dell’insegnante per il sostegno per quanto riguarda il trasferimento dalla scuola al luogo di formazione. L’assicurazione per la permanenza nel luogo esterno è già coperta dalle consuete spese assicurative della scuola, poiché tale attività rientra nell’orario scolastico. Vi sono state esperienze in cui sono state estese a questi momenti formativi l’assicurazione che la scuola aveva già stipulato per i previsti Stage dei suoi alunni.
        2. Garantire la presenza dell’ insegnante di sostegno anche nel luogo esterno alla scuola. Nelle attività esterne infatti l’alunno può essere seguito dall’insegnante di sostegno, in orario di servizio. Non è necessario che tale insegnante sia sempre presente, ma, per ovvi motivi di continuità, deve comunque seguire il lavoro svolto all’esterno, soprattutto nel primo inserimento. Bisogna altresì evitare che tutte le ore dell’insegnante di sostegno si svolgano nell’ambito formativo, trascurando così la formazione nella scuola. E’ possibile anche utilizzare l’assistente per l’autonomia e la comunicazione fornito dalla provincia.
        3. Garantire l’integrazione del percorso svolto al di fuori della scuola con l’attività didattica scolastica e, necessariamente, con la successiva valutazione finale.
      2. Il CFP deve:
        1. Garantire la presenza di una figura con funzioni simili a quelle dell’insegnante di sostegno, in aggiunta a quella della scuola.
        2. attività del ragazzo deve essere svolta insieme agli altri corsisti, potendosi prevedere anche dei momenti particolari di attività con il singolo.
      3. L’Azienda o Ente deve:
        1. Fornire un Tutor che affianchi, supervisoni e faciliti il ragazzo ad entrare e operare nel posto di lavoro;
        2. Garantire che l’alunno possa  svolgere tutte le attività concordate per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nei tempi e nei modi indicati nella Convenzione.

        Rispetto agli obiettivi didattici:

        • vengono concordati da tutte le parti interessate, preferibilmente in sede di GLH operativo, e devono essere indicati nella Convenzione.
        • Devono essere specificate nel dettaglio anche le attività e le mansioni che il ragazzo/a andrà a svolgere e tutto quello che può essere utile per chiarire gli obiettivi e le modalità di presenza dell’alunno nelle attività formative esterne alla scuola.

        Per questo motivo nel GLH potranno essere presenti anche l’ operatore della formazione professionale e/o il tutordell’azienda che collaboreranno con le consuete figure presenti nel GLH alla formulazione del PEI.

      4. Integrazione nell’attività scolastica
        Per fare in modo che il percorso misto diventi effettivamente uno strumento di integrazione scolastica e non piuttosto un’esperienza isolata dell’alunno, è necessario integrare l’attività formativa esterna con l’attività svolta all’interno della scuola e in particolare con quella della classe di appartenenza. Bisogna perciò pensare e prevedere le modalità di tale integrazione. Il lavoro svolto dal ragazzo all’esterno della scuola deve essere per lo meno ripreso durante le ore in cui si lavora in classe e le conoscenze e le competenze acquisite all’esterno posso essere utilizzate in un lavoro che coinvolge tutta la classe.
        In un’esperienza di Roma, per esempio, una ragazza che aveva frequentato un CFP di informatica di base e di videoscrittura, ha prodotto un libretto di ricette in collaborazione con la classe che in un secondo momento lo ha tradotto in inglese. In altre esperienze è stata organizzata una visita della classe nella struttura dove l’alunno svolgeva la sua formazione esterna.

    IMPORTANTE:
    Un percorso misto è parte integrante della formazione scolastica dell’alunno, pertanto i crediti formativi acquisiti nel percorso devono essere inseriti nell’Attestato di Frequenza rilasciato alla fine dell’iter scolastico nei casi in cui non venga conseguito il Diploma di qualifica, di maestro d’arte o conclusivo degli studi.
    Si potrebbe anche prevedere un’Intesa tra l’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione, gli Enti Locali, l’Ufficio Scolastico Regionale, i Sindacati dei Lavoratori e i Sindacati dei Datori di Lavoro per ottenere il riconoscimento dell’Attestato recante i Crediti Formativi quale titolo spendibile nel mercato del lavoro locale.
    In allegato al D.Lvo n° 77/05 sono riportati i fax-simili degli Attestati con i crediti formativi distinti per alunni con PEI differenziato o con PEI semplificato.

    Orvieto, 9/06/2017 gennaio 2017

    La commissione Stage e Alternanza Scuola Lavoro.